Statuto

Consulta Provinciale del Volontariato
per la Protezione Civile
Organizzazione di Volontariato Bologna

Titolo I – Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione
  1. È costituita l’associazione di volontariato denominata “Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile Organizzazione di Volontariato Bologna”, ovvero, in forma abbreviata, “Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile Bologna- ODV”, in seguito indicata come “Associazione”.
  2. L’associazione assume nella sua denominazione la dicitura “organizzazione di volontariato” ovvero l’acronimo “ODV”, previa iscrizione dell’associazione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  3. L’associazione si qualifica “Ente del Terzo Settore”, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2 – Sede
  1. L’associazione ha sede nel Comune di Bologna.
  2. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.
Art. 3 – Durata
  1. L’Associazione ha durata illimitata.
  2. Resta ferma la possibilità dello scioglimento anticipato, deliberato dalla Assemblea a norma del presente statuto.

Titolo II – Finalità e oggetto

Art. 4 – Finalità
  1. L’Associazione si prefigge lo scopo di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.
Art. 5 – Oggetto
  1. L’associazione, in specie, si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:
    1. protezione civile ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, e successive modifiche e integrazioni;
    1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio;
    1. organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, nell’ambito della protezione civile.
  2. In attuazione di quanto sopra esposto, l’associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
    • promuove l’effettiva collaborazione tra tutte le Associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile;
    • favorisce la formazione e lo sviluppo del volontariato offrendo informazione, notizie, documentazione di protezione civile e tutela ambientale;
    • offre supporto per la predisposizione di piani di intervento per le emergenze, nel proprio ambito territoriale di competenza;
    • promuove ed organizza esercitazioni e prove d’attivazione e mobilitazione del volontariato di protezione civile;
    • promuove ed organizza, in collaborazione con gli organi e le autorità preposti, la realizzazione di una “colonna mobile” di pronto intervento del volontariato di protezione civile;
    • promuove iniziative di formazione, informazione e di aggiornamento a livello locale, nel proprio ambito territoriale di riferimento a favore delle Associazioni di volontariato e strutture pubbliche o private, garantendo l’organizzazione di corsi certificati anche a norma di Legge, negli ambiti e relativamente alle attività di rilievo sociale che sono oggetto del proprio statuto;
    • realizza iniziative per la crescita e la cultura del volontariato di Protezione Civile;
    • organizza incontri, conferenze e corsi di informazione e formazione, rivolti ai cittadini ed alle scuole, in accordo con gli enti locali.
  3. L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dal Codice del terzo settore e relative norme attuative.
  4. Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l’obbligo in capo quest’ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.
  5. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
  6. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie.
  7. L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.
Art. 6 – Volontari e lavoro retribuito
  1. Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  5. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
  6. Le modalità di attivazione e partecipazione dei volontari aderenti agli enti associati, sono individuate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

Titolo III – Associazioni aderenti e rapporto associativo

Art. 7 – Associazioni aderenti
  1. Nella persona dei rispettivi rappresentanti, possono aderire alla Consulta le Organizzazioni di volontariato che si occupano di attività di Protezione Civile, e che condividono le finalità della Consulta, intendendo partecipare alle attività sociali.
  2. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato.
  3. Ciascuna Associazione aderente alla Consulta nomina, oltre al proprio rappresentante effettivo, un rappresentante supplente che può sostituire il titolare e, in assenza di questi, può partecipare ai lavori dell’assemblea con diritto di voto se munito di mandato scritto.
  4. Le Associazioni aderenti possono in qualsiasi momento sostituire il proprio rappresentante in seno alla Consulta dandone comunicazione scritta al Presidente della Consulta.
Art. 8 – Procedura di ammissione
  1. Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il “modello di domanda” all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo, il rappresentante di ciascuna associazione che richiede l’adesione dichiara:
    • di condividere le finalità dell’Associazione;
    • di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati;
    • di obbligarsi al versamento della quota associativa, ove prevista, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
    • di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell’Associazione;
    • di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.
  2. Alla domanda di ammissione è allegata la delibera dell’organo sociale competente che ha deliberato di presentare la domanda di ammissione;
  3. Il Consiglio Direttivo esamina, entro (60) sessanta giorni, le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’ente interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l’interessato può, entro (60) sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso dinanzi al Collegio dei probiviri, che decide in merito nel termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
  4. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.
Art. 9 – Diritti e doveri degli aderenti
  1. Gli associati hanno il dovere di:
    • osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    • partecipare attivamente alla vita associativa; è espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all’associazione;
    • mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e degli altri associati;
    • versare, all’atto di adesione, ove prevista dall’assemblea, la quota associativa di ammissione. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dall’assemblea, entro i termini deliberati dal Consiglio.
  2. Gli Associati hanno il diritto di:
    • partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall’Associazione;
    • partecipare all’Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa;
    • partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedere alle cariche associative, purché iscritti all’Associazione da 90 giorni;
    • prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell’associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.
  3. I soci non possono mai vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né sui beni di proprietà dell’Associazione.
Art. 10 – Perdita della qualità di Associazione Aderente
  1. La qualifica di associazione aderente si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per estinzione dell’ente aderente.
  2. Il recesso ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione, da parte della associazione aderente, con cui intende appunto esercitare il diritto di recesso.
  3. L’associazione aderente che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale, eventualmente deliberata, decade dalla qualifica di associato, previa determina del Consiglio Direttivo.
  4. L’esclusione dell’ente aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell’addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:
    • perseguimento di finalità o svolgimento di attività contrastanti con gli scopi dell’Associazione;
    • gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali.
  5. L’associazione esclusa può proporre, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegi odei Probiviri, il quale decide in merito entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
  6. Le associazioni recedute, decadute o escluse non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  7. L’ente associato che recede, decade, o che viene escluso dall’associazione, non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione, né ha diritto alla ripetizione delle quote associative versate.
  8. In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.
Art. 11 – Provvedimenti Disciplinari
  1. Nel caso in cui il rappresentante di un’associazione aderente abbia compiuto atti in contrasto con le norme statutarie e/o i principi della Consulta o a danno della medesima, il Consiglio Direttivo, previa contestazione per iscritto degli addebiti e trascorso un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per raccogliere eventuali contro deduzioni, può deliberare, sentito previamente il parere del Collegio dei Probiviri, l’esclusione della persona fisica, invitando l’associazione aderente di appartenenza a procedere alla sua sostituzione.

Titolo III – Ordinamento interno e Organi sociali

Art. 12 – Ordinamento interno
  1. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.
Art. 13 – Organi sociali
  1. Sono organi dell’Associazione:
    • l’Assemblea dei soci;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente e il vicepresidente;
    • l’organo di controllo, ove nominato;
    • l’organo di revisione, ove nominato;
    • il Collegio dei probiviri.
  2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti dell’articolo 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 14 – Assemblea degli Aderenti
14.1 Composizione dell’assemblea
  1. L’Assemblea degli aderenti è composta dai rappresentanti di ogni singola Associazione di volontariato aderente. Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
  2. Ogni ente associato dispone di un solo voto; hanno diritto di voto gli associati iscritti da novanta giorni nel libro degli associati.
  3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta.
  4. Ogni associato può ricevere al massimo una delega.
  5. L’Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall’Assemblea.
14.2 Convocazione dell’assemblea
  1. L’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal presidente a mezzo di:
    • comunicazione scritta da inviare a tutte le Associazioni aderenti, che può essere inviata a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano; unitamente a
    • avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale o pubblicare sul sito internet dell’associazione.
  2. L’assemblea deve essere convocata, almeno una volta l’anno.
  3. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione, e deve essere portato a conoscenza delle Associazioni aderenti e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l’assemblea.
  4. L’Assemblea, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della città metropolitana di Bologna.
14.3 Assemblea ordinaria
  1. L’Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
    • delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
    • nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i rappresentanti delle Associazioni aderenti; e tra essi nomina il Presidente;
    • nomina e revoca l’Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
    • nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
    • nomina e revoca il Collegio dei Probiviri;
    • approva il bilancio consuntivo annuale;
    • approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • determina in merito alla previsione della quota associativa e il suo ammontare;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    • discute e decide su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  2. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.
  3. L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle Associazioni aderenti o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
  4. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei rappresentanti delle Associazioni aderenti aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, con la presenza di un terzo dei rappresentanti delle Associazioni aderenti.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.
14.4 Assemblea straordinaria
  1. L’Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
    • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
    • delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione;
    • delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
  2. In caso di scioglimento di cui al punto c), compete all’assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l’approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell’ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo in ogni caso la diversa destinazione imposta dalla legge.
  3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché quelle afferenti alla trasformazione, fusione e scissione, sono validamente assunte con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 dopo la prima convocazione, la delibera è assunta con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.
  4. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano approvate dai tre quarti delle Associazioni aderenti.
14.5 Verbali dell’Assemblea
  1. Le delibere dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall’Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’Assemblea.
  2. L’Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell’assemblea.
Art. 15 – Consiglio Direttivo, membri e composizione
  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7, ad un massimo di 11 membri, secondo il numero determinato dall’Assemblea dei soci in sede di nomina, e resta in carica per tre (3) esercizi.
  2. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i rappresentanti delle Associazioni aderenti e/o tra le persone all’uopo designate da ciascuna Associazione aderente.
  3. In base al numero di membri deliberato dall’Assemblea, in mancanza di candidati appartenenti, ciascuno, ad Associazioni aderenti diverse fra loro, potranno candidarsi più volontari persone fisiche aderenti alla medesima associazione, al fine di raggiungere il numero complessivo dei rappresentanti facenti parte del Consiglio Direttivo.
  4. Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art. 2382 del codice civile.
  5. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
  6. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata eletta dall’Assemblea elettiva.
  7. I membri così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea successiva, che deve essere convocata in tempo utile, al cui ordine del giorno dovrà essere disposta la ratifica del membro così nominato e, in caso di mancata ratifica, l’elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo in sostituzione di quello cessato. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo.
  8. Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall’assemblea degli aderenti, deve essere in ogni caso convocata l’Assemblea che deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
  9. Ai componenti del Consiglio Direttivo non viene riconosciuto alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute, e debitamente documentate, per la trasferta dalla propria abitazione alla Sede della Consulta e il rimborso delle spese vive sostenute per missioni o attività programmate dalla Consulta.
  10. Per le trasferte al di fuori del Comune in cui ha sede la Consulta, potrà essere riconosciuto il rimborso della indennità di trasferta, secondo i limiti e le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio direttivo.
Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo
  1. Al Consiglio Direttivo, – con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea dei soci -, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, tra i quali:
    1. eleggere il Presidente, il Vice – Presidente;
    1. convocare l’assemblea dei soci;
    1. redigere e presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
    1. predisporre le direttive generali e il programma delle attività per tutti i settori di intervento;
    1. predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l’opportunità;
    1. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    1. deliberare sui provvedimenti disciplinari a carico delle singole persone fisiche rappresentati gli enti aderenti;
    1. deliberare sulla decadenza e sull’esclusione degli enti associati;
    1. deliberare le convenzioni tra l’Associazione e soggetti pubblici o privati;
    1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
  2. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell’atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.
  3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico nazionale del terzo settore non sono opponibili ai terzi.
  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Art. 17 – Convocazione e deliberazioni
  1. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.
  2. La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, ovvero anche a mezzo fax, posta certificata, posta ordinaria, convocazione a mano; l’avviso di convocazione contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
  3. Anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, di cui al secondo comma, il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri.
  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.
  5. Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in audio video conferenza, alle seguenti condizioni:
    1. che sia materialmente possibile la partecipazione in audio video conferenza, ossia che vi siano gli strumenti tecnici utili allo scopo;
    1. che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo;
    1. che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;
    1. che tutti i partecipanti presenti in audio video conferenza possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.
  6. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 18 – Il Presidente e il Vice – Presidente
  1. Il Presidente dell’Associazione è nominato, in sede di elezione del Consiglio Direttivo;
  2. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, alla prima riunione utile;
  3. Il Presidente ed il vicepresidente restano in carica 3 anni.
  4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e rappresenta la Consulta in tutte le sedi istituzionali.
  5. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni; vigila sul rispetto dei regolamenti e dell’esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della Consulta; esercita direttamente, nelle situazioni di emergenza, tutti i poteri conferitigli dalla accettazione della carica.
  6. Il Presidente presenta, all’Assemblea della Consulta, la relazione annuale dell’attività svolta, redatta dal Consiglio direttivo.
  7. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, al membro più anziano di età.
Art. 19 – Organo di controllo
  1. Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell’organo di controllo, ovvero nei casi in cui l’assemblea degli aderenti comunque lo deliberi, è eletto l’organo di controllo.
  2. In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell’Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall’Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. All’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
  3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L’organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
  5. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  6. L’organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  7. L’organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
  8. L’organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 20 – Revisione legale dei conti
  1. Ove ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
  2. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell’assemblea, all’organo di controllo; in tal caso l’organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 21 – Collegio dei Probiviri
  1. II Collegio dei Probiviri è costituito da un minimo di 3 (tre), a un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall’Assemblea dei soci, fra i rappresentanti delle associazioni aderenti, i quali eleggeranno al loro interno un Presidente e un Vice Presidente in sede di prima riunione.
  2. I Probiviri restano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono il proprio incarico gratuitamente.
  3. La Consulta e gli aderenti sono obbligati a rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che riguardino l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
  4. Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni in materia di ricorsi a seguito di decadenza od esclusione delle associazioni aderenti, nonché ogni controversia eventualmente insorta tra le associazioni aderenti in relazione ai rapporti sociali.
  5. Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità, previo tentativo di conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi con le modalità ritenute più adeguate ed assegnando, alle parti, dei termini per la presentazione di documenti e memorie difensive.
  6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione e sono inappellabili.
  7. È altresì competenza del Collegio dei Probiviri fornire un parere preventivo in caso di provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti dei rappresentati delle associazioni aderenti.
  8. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Titolo IV – Risorse economiche – Patrimonio – Esercizio – Bilancio

Art. 22 – Risorse economiche
  1. L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, se previste, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.
  2. Per l’attività di interesse generale svolta l’associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 23 – Finalità e destinazione del Patrimonio
  1. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell’organo sociale competente.
Art. 24 – Esercizio e Bilancio
  1. L’esercizio sociale dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. Il termine è prorogabile a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
  3. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Il bilancio è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.
  4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  5. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.
Art. 25 –Bilancio sociale
  1. Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.
  2. Nei casi diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.
  3. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell’assemblea degli associati.

Titolo V – Scioglimento ed estinzione

Art. 26 – Scioglimento
  1. Nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio istituito in seno al Registro Unico del terzo settore, o dell’ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni determinate dall’Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 27 – Rinvio
  1. Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato e relative disposizione attuative, e norme collegate, nonché alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

Approvato durante l’Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2019.