CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE DI BOLOGNA











Per i soci>

Corso on line per
CONOSCERE ed USARE il GPS
a cura di Gabriele Gatti

CENTRO SEVIZI DI VILLA TAMBA:
LE ATTIVITA’ FORMATIVE PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PROMOSSE DAL CENTRO SERVIZI “VILLA TAMBA”
Come molti di voi sicuramente già sanno, il Centro di Servizi per la formazione e l’informazione del volontariato di protezione civile e la tutela ambientale “Villa Tamba”, organizza ogni anno diverse tipologie di corsi di formazione per i volontari delle associazioni aderenti...

La CONSULTA coordina l’impiego dei Volontari nel corso delle emergenze in ambito cittadino, provinciale e regionale nonché, su specifica richiesta del DIPARTIMENTO NAZIONALE della PROTEZIONE CIVILE, in ambito extra-regionale ed extra-territoriale.


Cod.Fis. 92036120373

La CONSULTA con l’apporto dei Radio Amatori e dei C.B. gestisce nelle emergenze la SALA RADIO OPERATIVA della Protezione Civile dislocata presso Villa Tamba.
La CONSULTA e tutte le ASSOCIAZIONI di VOLONTARIATO di Bologna (impegnate nei settori: sanità, ambiente, trasmissioni e logistico-organizzativo) sono convenzionate con il Comune di Bologna per l’intervento nelle emergenze. Le Associazioni svolgono inoltre, nell’arco dell’anno, costanti servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio (fiumi, incendi boschivi, parchi collinari, frane).

Lo STATUTO
CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
PER LA PROTEZIONE CIVILE


ART. 1 COSTITUZIONE
E' costituita un'associazione avente per denominazione: Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile.
ART. 2 SEDE
La Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile (di seguito denominata Consulta) ha sede presso Villa Tamba - Via della Selva Pescarola n. 26 40131 Bologna.
ART. 3 FINALITA'
La Consulta, direttamente o tramite convenzioni con Associazioni, Enti, Istituti, privati, svolge attività a favore del volontariato di protezione civile con servizi offerti senza fini di lucro e facilmente fruibili.
La Consulta opera in attuazione delle vigenti leggi nazionali e regionali inerenti il volontariato e l'istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
La Consulta persegue le finalità previste dal presente Statuto ed in particolare:
- promuove l'effettiva collaborazione tra tutte le Associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile;
- favorisce la formazione e lo sviluppo del volontariato agevolando la collaborazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche, con Organi dello Stato e degli Enti Locali, con strutture specialistiche private;
- opera per rendere più incisiva la solidarietà sociale e per valorizzare le risorse del territorio;
- organizza incontri, conferenze e corsi di protezione civile rivolti agli associati ed ai cittadini;
- offre supporti a livello provinciale per la predisposizione di piani di intervento per le micro-emergenze;
- promuove ed organizza esercitazioni e prove d'attivazione e mobilitazione del volontariato di protezione civile;
- promuove ed organizza in collaborazione con gli Organi preposti la realizzazione di una "colonna mobile" del volontariato di protezione civile.
ART. 4 ADERENTI
Nelle persone dei loro rappresentanti possono aderire alla Consulta le Associazioni, Organizzazioni e gruppi di volontariato iscritte al Registro Regionale (L.R. 26/93) nonché le Associazioni riconosciute a livello nazionale, che esercitano attività prevalente o integrativa di protezione civile.
ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere le attività ed il lavoro coerenti con le proprie finalità statutarie e nelle forme concordate con il Consiglio Direttivo.
Gli aderenti hanno il dovere di rispettare il presente statuto, di pagare le quote sociali e di rispettare gli impegni precedentemente concordati.
ART. 6 ORGANI
Sono Organi della Consulta:
- a)L'Assemblea degli aderenti
- b)Il Consiglio Direttivo
- c)Il Presidente
- d)Il Tesoriere
- e)Il Collegio dei revisori dei Conti
ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
L'Assemblea degli aderenti è il massimo organo della Consulta; risulta composta da un rappresentante di ogni singola Associazione che svolga come attività prevalente o integrativa la protezione civile, che risulti riconosciuta a livello di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile o che sia iscritta al Registro Regionale ai sensi della L.R. 26/93.
L'Assemblea:
- determina gli orientamenti della Consulta;
- stabilisce i programmi annuali e pluriennali di lavoro;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- esamina ed approva il rendiconto finanziario;
- nomina due rappresentanti in seno al "Comitato di Coordinamento Regionale delle Associazioni di volontariato della Regione e degli Enti Locali";
- esprime pareri e svolge attività di consulenza su disegni di legge, regolamenti, piani provinciali, programmi e organizzazione di protezione civile.
Ciascuna associazione aderente alla Consulta nomina oltre al proprio rappresentante effettivo, n. 1 rappresentante supplente che può sostituire il titolare ed in assenza di questi può partecipare ai lavori dell'assemblea con diritto di voto se munito di mandato scritto.
Le Associazioni aderenti possono in qualsiasi momento sostituire il proprio rappresentante in seno alla Consulta dandone comunicazione scritta al Presidente.
L'Assemblea della Consulta è convocata, con comunicazione scritta a tutte le Associazioni aderenti, almeno 3 (tre) volte l'anno.
Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea a seguito di richiesta sottoscritta da almeno 1/10 delle Associazioni aderenti o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice delle Associazioni aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione (da tenersi con almeno ventiquattro ore di differenza dall'orario di prima convocazione) l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 delle Associazioni aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti; è composto da 9 (nove) rappresentanti delle Associazioni, si considera validamente costituito con la presenza dei 2/3 dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo:
- elegge il Presidente della Consulta;
- elegge un Vice Presidente (e se il Consiglio lo ritiene opportuno può eleggere anche 2 (due) vice presidenti);
- elegge la segreteria con facoltà di individuare un segretario anche fuori dal Consiglio Direttivo. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- sviluppa la politica della Consulta decisa dall'Assemblea Generale;
- fissa le direttive generali delle attività per tutti i settori;
- delibera misure (finanziarie e materiali) ordinarie e straordinarie in riferimento e nel rispetto delle direttive generali dettate dalla Consulta sulle attività da svolgere;
- vigila su tutte le attività della segreteria;
- le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione attiva di membri delle Associazioni non rappresentate nel Consiglio stesso senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta del Presidente, è convocato di norma una volta al mese, e resta in carico tre anni.
Il Presidente, a seguito di richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio deve convocare lo stesso senza indugio.
Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei suoi compiti e per la realizzazione delle iniziative deliberate può avvalersi della collaborazione di esperti o commissioni di esperti.
Le proposte ed i progetti presentati dagli esperti o dalle commissioni verranno valutate dal Consiglio Direttivo e se favorevolmente accolte saranno deliberate e messe in esecuzione.
Ai componenti il Consiglio Direttivo e a quelli della Segreteria non vengono riconosciuti compensi per l'attività svolta.
Viene loro riconosciuto solamente il rimborso delle spese vive sostenute per missioni o attività programmate dalla Consulta.
Per viaggi al di fuori del Comune, sede della Consulta, viene riconosciuto il rimborso per l'indennità di trasferta calcolata in base alle tabelle in uso per i dipendenti della Provincia di Bologna.
ART. 9 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
IL PRESIDENTE: convoca e presiede le riunioni della Consulta, del Consiglio Direttivo e della segreteria e ne redige l'ordine del giorno, rappresenta la Consulta in tutte le sedi istituzionali, è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni.
Vigila sul rispetto del regolamento e dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi della Consulta.
Esercita direttamente, nelle situazioni di emergenza, tutti i poteri conferitigli dall'accettazione della carica.
Presenta, inoltre, all'Assemblea della Consulta la relazione annuale sull'attività svolta.
IL VICEPRESIDENTE: sostituisce il Presidente in sua assenza, nell'esecuzione dei compiti e delle funzioni previste dal presente articolo.
ART. 10 TESORIERE
Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il Tesoriere che ha il compito di formulare i bilanci, ricercare i finanziamenti, occuparsi di tutte le questioni inerenti l'aspetto economico e finanziario della Consulta.
Ha l'obbligo inoltre di presentare ogni anno il bilancio al Consiglio Direttivo e di fornire i chiarimenti richiestigli in qualsiasi momento dai membri del Consiglio Direttivo.
ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea delle Associazioni fra i suoi membri a maggioranza semplice e resta in carica 3 (tre) anni.
Non possono essere eletti revisori dei conti i componenti il Consiglio Direttivo. Esso vigila e controlla l'andamento della contabilità della Consulta e riferisce all'Assemblea in sede di presentazione del conto consuntivo.
ART. 12 SEGRETERIA
La Segreteria è formata da tre dei componenti del Consiglio Direttivo, Presidente e Vicepresidente, più un membro del Consiglio stesso con funzioni di segretario.
La Segreteria ha i seguenti compiti:
- redigere i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee;
- aggiornare l'elenco delle Associazioni esibendolo od illustrandolo a qualunque socio ne faccia richiesta;
- trasmettere tutte le comunicazioni interne ed esterne.
Partecipa alla Segreteria anche un rappresentante dall'Amministrazione Provinciale designato dal Presidente della Provincia che coadiuva il Segretario nelle funzioni d'ufficio.
La Segreteria rimane in carica tre anni e può essere riconfermata; nelle more del rinnovo, essa esercita le funzioni in regime di proroga.
Il Segretario convoca la Segreteria secondo le esigenze del servizio e provvede direttamente alle operazioni di segreteria in caso di urgenza ed in caso di difficoltà a convocare la segreteria.
ART. 13 RISORSE ECONOMICHE
La Consulta trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi dei propri aderenti stabilite dall'Assemblea;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari.
La Consulta inoltre si ripropone di istituire, gestire ed espletare in genere attività e servizi non in contrasto con le leggi vigenti, che possano contribuire all'attuazione dei suoi scopi e finalità sociali e che possano incrementare il bilancio e il patrimonio sociale.
ART. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 15 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti, si esprime sui fatti eventualmente compiuti dai membri della Consulta che costituiscano indegnità o violazione dei principi della Consulta stessa.
Il rappresentante dell'Associazione che, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbia compiuto atti in contrasto con i principi della Consulta o a danno della medesima, previa contestazione degli addebiti e trascorso un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni, può procedere all'esclusione della persona invitando l'Associazione di appartenenza a procedere alla sua sostituzione.
ART. 16 DURATA E LIQUIDAZIONE
La durata della Consulta è stabilita a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento della Consulta, dopo avere soddisfatto tutti i creditori e dedotte le spese di liquidazione, il residuo netto verrà devoluto ad Associazioni aventi fini analoghi a quelli contenuti nel presente Statuto.
ART. 17 DISCIPLINA GIURIDICA
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.


Bologna, lì 11/01/1995



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Qui...Il CD ROM: Volontariato di Protezione Civile in EmiliaRomagna, un progetto promosso da Villa Tamba, la Regione e Legambiente. Il CD ROM contiene:
Storia e normativa.
Il volontariato.
L' Attivazione.
Le Associazioni.
La formazione.
La protezione civile sul web.

L.R. 1/2005