|

La
CONSULTA con l’apporto dei Radio Amator i
e dei C.B. gestisce nelle emergenze la SALA RADIO OPERATIVA della
Protezione Civile dislocata presso Villa Tamba.
La CONSULTA e tutte le ASSOCIAZIONI di
VOLONTARIATO di Bologna (impegnate nei settori: sanità,
ambiente, trasmissioni e logistico-organizzativo) sono convenzionate
con il Comune di Bologna per l’intervento nelle emergenze. Le Associazioni
svolgono inoltre, nell’arco dell’anno, costanti servizi di vigilanza
e monitoraggio del territorio (fiumi, incendi boschivi, parchi collinari,
frane).
Lo
STATUTO
CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
ART. 1 COSTITUZIONE
E' costituita un'associazione avente per denominazione: Consulta
Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile.
ART. 2 SEDE
La Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile
(di seguito denominata Consulta) ha sede presso Villa Tamba - Via
della Selva Pescarola n. 26 40131 Bologna.
ART. 3 FINALITA'
La Consulta, direttamente o tramite convenzioni con Associazioni,
Enti, Istituti, privati, svolge attività a favore del volontariato
di protezione civile con servizi offerti senza fini di lucro e facilmente
fruibili.
La Consulta opera in attuazione delle vigenti leggi nazionali e
regionali inerenti il volontariato e l'istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile.
La Consulta persegue le finalità previste dal presente Statuto
ed in particolare:
- promuove l'effettiva collaborazione tra tutte le Associazioni
di volontariato che svolgono attività di protezione civile;
- favorisce la formazione e lo sviluppo del volontariato agevolando
la collaborazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche, con Organi
dello Stato e degli Enti Locali, con strutture specialistiche private;
- opera per rendere più incisiva la solidarietà sociale
e per valorizzare le risorse del territorio;
- organizza incontri, conferenze e corsi di protezione civile rivolti
agli associati ed ai cittadini;
- offre supporti a livello provinciale per la predisposizione di
piani di intervento per le micro-emergenze;
- promuove ed organizza esercitazioni e prove d'attivazione e mobilitazione
del volontariato di protezione civile;
- promuove ed organizza in collaborazione con gli Organi preposti
la realizzazione di una "colonna mobile" del volontariato
di protezione civile.
ART. 4 ADERENTI
Nelle persone dei loro rappresentanti possono aderire alla Consulta
le Associazioni, Organizzazioni e gruppi di volontariato iscritte
al Registro Regionale (L.R. 26/93) nonché le Associazioni
riconosciute a livello nazionale, che esercitano attività
prevalente o integrativa di protezione civile.
ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare
direttamente o per delega, di svolgere le attività ed il
lavoro coerenti con le proprie finalità statutarie e nelle
forme concordate con il Consiglio Direttivo.
Gli aderenti hanno il dovere di rispettare il presente statuto,
di pagare le quote sociali e di rispettare gli impegni precedentemente
concordati.
ART. 6 ORGANI
Sono Organi della Consulta:
- a)L'Assemblea degli aderenti
- b)Il Consiglio Direttivo
- c)Il Presidente
- d)Il Tesoriere
- e)Il Collegio dei revisori dei Conti
ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
L'Assemblea degli aderenti è il massimo organo della Consulta;
risulta composta da un rappresentante di ogni singola Associazione
che svolga come attività prevalente o integrativa la protezione
civile, che risulti riconosciuta a livello di Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile o che sia iscritta al Registro Regionale
ai sensi della L.R. 26/93.
L'Assemblea:
- determina gli orientamenti della Consulta;
- stabilisce i programmi annuali e pluriennali di lavoro;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- esamina ed approva il rendiconto finanziario;
- nomina due rappresentanti in seno al "Comitato di Coordinamento
Regionale delle Associazioni di volontariato della Regione e degli
Enti Locali";
- esprime pareri e svolge attività di consulenza su disegni
di legge, regolamenti, piani provinciali, programmi e organizzazione
di protezione civile.
Ciascuna associazione aderente alla Consulta nomina oltre al proprio
rappresentante effettivo, n. 1 rappresentante supplente che può
sostituire il titolare ed in assenza di questi può partecipare
ai lavori dell'assemblea con diritto di voto se munito di mandato
scritto.
Le Associazioni aderenti possono in qualsiasi momento sostituire
il proprio rappresentante in seno alla Consulta dandone comunicazione
scritta al Presidente.
L'Assemblea della Consulta è convocata, con comunicazione
scritta a tutte le Associazioni aderenti, almeno 3 (tre) volte l'anno.
Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea a seguito
di richiesta sottoscritta da almeno 1/10 delle Associazioni aderenti
o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della maggioranza semplice delle Associazioni aderenti
e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione (da tenersi con almeno ventiquattro ore
di differenza dall'orario di prima convocazione) l'Assemblea è
validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 delle Associazioni
aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti;
è composto da 9 (nove) rappresentanti delle Associazioni,
si considera validamente costituito con la presenza dei 2/3 dei
componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Il Consiglio Direttivo:
- elegge il Presidente della Consulta;
- elegge un Vice Presidente (e se il Consiglio lo ritiene opportuno
può eleggere anche 2 (due) vice presidenti);
- elegge la segreteria con facoltà di individuare un segretario
anche fuori dal Consiglio Direttivo. In tal caso il segretario partecipa
ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- sviluppa la politica della Consulta decisa dall'Assemblea Generale;
- fissa le direttive generali delle attività per tutti i
settori;
- delibera misure (finanziarie e materiali) ordinarie e straordinarie
in riferimento e nel rispetto delle direttive generali dettate dalla
Consulta sulle attività da svolgere;
- vigila su tutte le attività della segreteria;
- le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione
attiva di membri delle Associazioni non rappresentate nel Consiglio
stesso senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta del Presidente,
è convocato di norma una volta al mese, e resta in carico
tre anni.
Il Presidente, a seguito di richiesta sottoscritta da almeno 1/3
dei componenti il Consiglio deve convocare lo stesso senza indugio.
Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei suoi compiti e per
la realizzazione delle iniziative deliberate può avvalersi
della collaborazione di esperti o commissioni di esperti.
Le proposte ed i progetti presentati dagli esperti o dalle commissioni
verranno valutate dal Consiglio Direttivo e se favorevolmente accolte
saranno deliberate e messe in esecuzione.
Ai componenti il Consiglio Direttivo e a quelli della Segreteria
non vengono riconosciuti compensi per l'attività svolta.
Viene loro riconosciuto solamente il rimborso delle spese vive sostenute
per missioni o attività programmate dalla Consulta.
Per viaggi al di fuori del Comune, sede della Consulta, viene riconosciuto
il rimborso per l'indennità di trasferta calcolata in base
alle tabelle in uso per i dipendenti della Provincia di Bologna.
ART. 9 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo
a maggioranza dei voti. Restano in carica 3 (tre) anni e possono
essere rieletti.
IL PRESIDENTE: convoca e presiede le riunioni della Consulta, del
Consiglio Direttivo e della segreteria e ne redige l'ordine del
giorno, rappresenta la Consulta in tutte le sedi istituzionali,
è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni.
Vigila sul rispetto del regolamento e dell'esecuzione delle deliberazioni
adottate dagli organismi della Consulta.
Esercita direttamente, nelle situazioni di emergenza, tutti i poteri
conferitigli dall'accettazione della carica.
Presenta, inoltre, all'Assemblea della Consulta la relazione annuale
sull'attività svolta.
IL VICEPRESIDENTE: sostituisce il Presidente in sua assenza, nell'esecuzione
dei compiti e delle funzioni previste dal presente articolo.
ART. 10 TESORIERE
Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza tra i suoi membri il
Tesoriere che ha il compito di formulare i bilanci, ricercare i
finanziamenti, occuparsi di tutte le questioni inerenti l'aspetto
economico e finanziario della Consulta.
Ha l'obbligo inoltre di presentare ogni anno il bilancio al Consiglio
Direttivo e di fornire i chiarimenti richiestigli in qualsiasi momento
dai membri del Consiglio Direttivo.
ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da 3 membri
effettivi eletti dall'Assemblea delle Associazioni fra i suoi membri
a maggioranza semplice e resta in carica 3 (tre) anni.
Non possono essere eletti revisori dei conti i componenti il Consiglio
Direttivo. Esso vigila e controlla l'andamento della contabilità
della Consulta e riferisce all'Assemblea in sede di presentazione
del conto consuntivo.
ART. 12 SEGRETERIA
La Segreteria è formata da tre dei componenti del Consiglio
Direttivo, Presidente e Vicepresidente, più un membro del
Consiglio stesso con funzioni di segretario.
La Segreteria ha i seguenti compiti:
- redigere i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee;
- aggiornare l'elenco delle Associazioni esibendolo od illustrandolo
a qualunque socio ne faccia richiesta;
- trasmettere tutte le comunicazioni interne ed esterne.
Partecipa alla Segreteria anche un rappresentante dall'Amministrazione
Provinciale designato dal Presidente della Provincia che coadiuva
il Segretario nelle funzioni d'ufficio.
La Segreteria rimane in carica tre anni e può essere riconfermata;
nelle more del rinnovo, essa esercita le funzioni in regime di proroga.
Il Segretario convoca la Segreteria secondo le esigenze del servizio
e provvede direttamente alle operazioni di segreteria in caso di
urgenza ed in caso di difficoltà a convocare la segreteria.
ART. 13 RISORSE ECONOMICHE
La Consulta trae le risorse economiche per lo svolgimento delle
proprie attività da:
- quote associative e contributi dei propri aderenti stabilite dall'Assemblea;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari.
La Consulta inoltre si ripropone di istituire, gestire ed espletare
in genere attività e servizi non in contrasto con le leggi
vigenti, che possano contribuire all'attuazione dei suoi scopi e
finalità sociali e che possano incrementare il bilancio e
il patrimonio sociale.
ART. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea
con la presenza di almeno 3/4 degli aderenti ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
ART. 15 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti, si esprime
sui fatti eventualmente compiuti dai membri della Consulta che costituiscano
indegnità o violazione dei principi della Consulta stessa.
Il rappresentante dell'Associazione che, a giudizio del Consiglio
Direttivo, abbia compiuto atti in contrasto con i principi della
Consulta o a danno della medesima, previa contestazione degli addebiti
e trascorso un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni,
può procedere all'esclusione della persona invitando l'Associazione
di appartenenza a procedere alla sua sostituzione.
ART. 16 DURATA E LIQUIDAZIONE
La durata della Consulta è stabilita a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento della Consulta, dopo avere soddisfatto tutti
i creditori e dedotte le spese di liquidazione, il residuo netto
verrà devoluto ad Associazioni aventi fini analoghi a quelli
contenuti nel presente Statuto.
ART. 17 DISCIPLINA GIURIDICA
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle
disposizioni legislative vigenti in materia.
Bologna, lì 11/01/1995
|